Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale. Questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione. L’Accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e per chi versa contributi alla Gestione Separata.
Quali sono le prestazioni ottenibili in Italia
Grazie a questa convenzione, oltre alle pensioni di vecchiaia e anticipate (come Quota 100, 102, 103, “precoci” e Opzione donna), sono comprese anche le pensioni di invalidità e ai superstiti.
Secondo l’Accordo, per andare in pensione sommando i contributi versati in Italia e in Albania, bisogna rispettare alcune regole:
- avere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane;
- i periodi di contributi nei due Paesi non devono essere per lo stesso periodo (quindi non devono sovrapporsi);
- il diritto alla prestazione non deve risultare autonomamente perfezionato con i soli contributi riconosciuti dalla legislazione del singolo Stato.
In pratica, se una persona raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia in Italia solo con i contributi italiani (ad esempio 20 anni di contributi e l’età richiesta, oggi 67 anni), avrà diritto alla pensione italiana senza bisogno di sommare quelli dell’Albania. Però, se i contributi versati in Italia servono per raggiungere la pensione secondo le regole albanesi, allora si può richiedere una pensione internazionale a carico dell’Albania che consideri anche i periodi italiani.
Oltre alle questioni relative alla pensione, l’accordo si applica anche ai seguenti ambiti: disoccupazione involontaria, indennità di malattia (inclusa la tubercolosi) e indennità di maternità.
Il diritto alle prestazioni
Le disposizioni dell’Accordo valgono per tutte le domande presentate a partire dal 1° luglio 2025.
È possibile accedere alle prestazioni anche se riferite a eventi accaduti prima del 1° luglio o a diritti maturati in data precedente; tuttavia, la decorrenza della prestazione non può essere anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo Italia-Albania.
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